Art. 45.
(Controllo dello Stato sugli organi della Regione).

      1. L'Assemblea legislativa regionale è sciolta quando abbia compiuto atti contrari alla Costituzione, allo Statuto, gravi e reiterate violazioni di legge o quando non abbia corrisposto all'invito del Governo della Repubblica di sostituire la Giunta regionale o il Presidente della Regione, se eletto dall'Assemblea legislativa regionale, che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.
      2. Il Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione, allo Statuto o gravi e reiterate violazioni di legge, è rimosso.
      3. Lo scioglimento e la rimozione possono essere disposti altresì per ragioni di sicurezza nazionale.
      4. Lo scioglimento e la rimozione sono disposti con decreto motivato del Presidente della Repubblica adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri e parere vincolante della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
      5. Con il decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini, eleggibili all'Assemblea legislativa regionale, che provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica della nuova Assemblea legislativa regionale. Con lo stesso decreto è fissata la data delle elezioni da effettuarsi entro sei mesi dallo scioglimento. La nuova Assemblea legislativa regionale è convocata entro venti giorni dalla data delle elezioni.

 

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